Art. 4
LEGGE 14 aprile 1982, n. 164
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 14 aprile 1982, n. 164
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La sentenza che accerta e modifica l'attribuzione di sesso produce effetti solo a partire dal momento in cui viene emessa, senza valore retroattivo. Se la persona è sposata, la decisione comporta automaticamente lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Per la gestione di questi effetti si applicano le regole ordinarie del codice civile e della legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970).
La norma definisce l'efficacia temporale della sentenza di rettificazione di sesso e ne stabilisce le conseguenze dirette sullo stato coniugale della persona.
Si applica alle persone che ottengono una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso e ai rispettivi coniugi.
Una persona legalmente sposata ottiene dal tribunale la sentenza di rettificazione di sesso. A seguito della decisione, il vincolo matrimoniale viene sciolto solo dal momento della sentenza, senza intaccare la validità degli atti passati. Per le questioni relative allo scioglimento si farà riferimento alle norme previste dal codice civile e dalla legge sul divorzio.
La sentenza determina per legge lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei relativi effetti civili e l'applicazione delle norme del codice civile e della legge n. 898/1970.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.