Art. 3
In vigore dal 16 apr 1982
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire due miliardi per il 1982, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Finanziamento dei partiti politici".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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