Art. 3

LEGGE 31 marzo 1982, n. 119

In vigore dal 1 apr 1982
Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, è sostituito dal seguente: "L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire".
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