Art. 4
LEGGE 10 marzo 1982, n. 72
In vigore dal 31 mar 1982
Il comune di Chioggia può cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell' a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979.
Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potrà essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - FORMICA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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