Art. 7

LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

In vigore dal 9 mar 1982
Concessioni L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere al completamento dei previsti programmi di costruzione di alloggi di servizio e di costruzione e ristrutturazione di edifici da adibire a sede di uffici locali con le modalità previste dall' della legge 23 gennaio 1974, n. 15. Le concessioni sono accordate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulla base delle convenzioni in corso con la società concessionaria stipulate per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.
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