Art. 1

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 37

In vigore dal 3 mar 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un fondo speciale annuo di lire 1.000 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attività debbono rispondere ai canoni della tradizione circense. Nell'assegnazione dei contributi si terrà particolarmente conto del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della loro qualità artistica e spettacolare, del personale artistico e tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni in rapporto alla capienza dei singoli circhi, del numero di città visitate, di eventuali tournees all'estero. I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Una quota fino alla concorrenza massima del 10 per cento del fondo di cui al primo comma può essere destinata ad iniziative tese a finalità educative e agli impegni connessi alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività.
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