Art. 1
In vigore dal 9 feb 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all':
nel primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ivi incluse autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di tali impianti nonché la proprietà di brevetti e tecnologie inerenti al funzionamento degli impianti stessi";
nel terzo comma, sono soppresse le parole:
"dall'ENI";
all'articolo 2:
nel primo comma, dopo le parole: "l'ENI", sono aggiunte le seguenti: ", sulla base dei trasferimenti eseguiti alle società da esso indicate a norma dell',";
nel secondo comma, le parole: "tutte le garanzie reali iscritte", sono sostituite dalle seguenti: "tutti i privilegi e le ipoteche iscritti";
nel terzo comma, le parole: "la cancellazione delle relative ipoteche", sono sostituite dalle seguenti:
"la cancellazione dei relativi privilegi ed ipoteche".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - DE MICHELIS - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-02-05;25#art-1