Art. 1

In vigore dal 28 feb 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980.
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urn:nir:stato:legge:1982-02-04;36#art-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980. — Testo vigente | Portale Normativo