Art. 1
In vigore dal 28 feb 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-02-04;36#art-1