Art. 2
In vigore dal 31 gen 1982
I controlli assegnati al personale delle dogane in forza degli articoli 235 e 236 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono demandati, all'atto della esportazione di prodotti preparati con impiego di zucchero e alcole allo stato estero o in regime sif, al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sempre che lo stabilimento della ditta richiedente sia sottoposto a vigilanza finanziaria permanente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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