Art. 5
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 15 nov 1991
Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo
Ai profughi di cui ai numeri 4) e 5) dell' spetta una indennità di L. 500.000 pro capite.
L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio nè è dovuta quando la indennità venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.
Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo , un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.
L'indennità di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.
Storico versioni
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