Art. 1

In vigore dal 30 dic 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante, con le seguenti modificazioni: il quarto comma dell' è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante"; il sesto comma dell' è sostituito dai seguenti: "Gli uffici di sanità marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanità marittima ed aerea. Al servizio di cui al comma precedente è preposto, senza che ciò comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanità, un primo dirigente amministrativo o equiparato". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - ALTISSIMO - COLOMBO - ANDREATTA - BALZAMO - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante. — Testo vigente | Portale Normativo