Art. 3

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

In vigore dal 19 dic 1981
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa; c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti; d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, numeri 1 e 4, del codice penale; e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti; f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
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