Art. 8

In vigore dal 3 dic 1981
All'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: nel primo comma le parole: "31 dicembre 1981" e "31 dicembre 1982" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 1982" e "31 dicembre 1983"; nel terzo comma le parole: "31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1983". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - FORMICA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1981-12-01;692#art-8

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