Art. 8
In vigore dal 3 dic 1981
All'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
nel primo comma le parole: "31 dicembre 1981" e "31 dicembre 1982" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 1982" e "31 dicembre 1983";
nel terzo comma le parole: "31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1983".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-01;692#art-8