Art. 3
In vigore dal 15 dic 1981
(Elemento soggettivo)
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-3