Protocollo

Art. 7

In vigore dal 10 dic 1981
. Il paragrafo 2 dell' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "2. Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel detto primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili nel detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 3. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che, in qualità di studente di un'Università o di altro istituto di istruzione riconosciuto nell'altro Stato contraente, svolge attività dipendente in detto altro Stato per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, non è tassata in detto altro Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività dipendente svolta se: a) tale attività è direttamente connessa ai suoi studi o alla sua formazione professionale; e b) non era, immediatamente prima di iniziare i suoi studi presso l'Università o altro istituto di istruzione, residente di detto altro Stato contraente".
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-p-7

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