Convenzione
Art. 30
Denuncia
In vigore dal 10 dic 1981
.
(Denuncia)
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
(a) per quanto concerne il Kenya:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1
gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
ii) con riferimento alle altre imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno
solare successivo a quello della denuncia;
(b) per quanto concerne l'Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare
successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice esemplare in lingua
italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo dell'Italia Per il Governo del Kenya
FRANK MACCAFERRI MWAI KIBAKI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-30