Art. 1

In vigore dal 28 lug 1983
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 23 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all' della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione, è convertito in legge con la seguente modificazione: All', le parole "16 agosto 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1982". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 settembre 1981 PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della presente legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-09-25;535#art-1

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