Art. 1
In vigore dal 28 lug 1983
La camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 23 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all' della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione, è convertito in legge con la seguente modificazione:
All', le parole "16 agosto 1982" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1982".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 settembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 15-19 luglio 1983, n.223 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1983, n. 205) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della presente legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-09-25;535#art-1