Art. 1
In vigore dal 1 set 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, concernente adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 10 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-08-10;490#art-1