Art. 6
LEGGE 10 agosto 1981, n. 475
In vigore dal 1 set 1981
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 10 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - LAGORIO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-08-10;475#art-6