Art. 1

In vigore dal 9 ago 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, recante proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le seguenti modificazioni: All', primo comma, le parole "31 dicembre 1983", sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1983"; All', secondo comma, la cifra: "8.127.000" è sostituita dalla seguente: "3.386.250". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, concernente proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312. — Testo vigente | Portale Normativo