Art. 1
In vigore dal 9 ago 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, recante proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le seguenti modificazioni:
All', primo comma, le parole "31 dicembre 1983", sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1983";
All', secondo comma, la cifra: "8.127.000" è sostituita dalla seguente: "3.386.250".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 agosto 1981
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-08-01;431#art-1