Art. 1

In vigore dal 10 lug 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: L' è sostituito dal seguente: ". - All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, dopo le parole: "corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato", sono aggiunte le seguenti: "nonché gli appartenenti alla polizia di Stato"; nel terzo comma, le parole: "ai militari", sono sostituite con le seguenti: "ad essi"; nel quarto comma, le parole: "L'iscrizione dei militari", sono sostituite con le seguenti: "La loro iscrizione"". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati. — Testo vigente | Portale Normativo