Convenzione
Art. 8
Navigazione marittima ed aerea
In vigore dal 8 ago 1981
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(Navigazione marittima ed aerea)
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;388#art-c-8