Art. 2

In vigore dal 8 ago 1981
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 maggio 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - DARIDA - ROGNONI
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;386#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977. — Testo vigente | Portale Normativo