Art. 3
In vigore dal 1 lug 1981
In attuazione del paragrafo 1, lettera e), e del paragrafo 5 dell'articolo 7 del protocollo, gli emolumenti corrisposti dall'INTELSAT ai propri dipendenti sono presi in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.
I dipendenti dell'INTELSAT cittadini italiani, o residenti permanenti in Italia, sono esclusi dal beneficio previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del protocollo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 maggio 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - DARIDA
REVIGLIO - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;306#art-3