Art. 6

LEGGE 21 maggio 1981, n. 240

In vigore dal 11 giu 1981
L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare: a) l'acquisto di beni strumentali; b) l'acquisto di materie prime e semilavorati; c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati; d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso; e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri; g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali; h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica; i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate; l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate; m) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati; n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune; o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche; p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate; q) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.
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