Art. 6
LEGGE 21 maggio 1981, n. 240
In vigore dal 11 giu 1981
L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:
a) l'acquisto di beni strumentali;
b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;
i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
m) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;
n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
q) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.
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