Art. 10

LEGGE 23 marzo 1981, n. 91

In vigore dal 1 lug 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91#art-10

In sintesi

L'articolo 10 non è più in vigore in quanto è stato formalmente eliminato dall'ordinamento giuridico. La disposizione è stata abrogata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Pertanto, il testo originale non produce più effetti.

Cosa è cambiato

La norma è stata espressamente abrogata dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

Domande frequenti

L'articolo 10 è attualmente applicabile?No, l'articolo risulta espressamente abrogato e non più in vigore.
Quale atto normativo ha disposto l'abrogazione?L'abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
Il testo riporta obblighi o sanzioni vigenti?No, il testo indica unicamente l'avvenuta abrogazione della norma senza specificare obblighi o sanzioni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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