Art. 1

In vigore dal 15 mar 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni: Dopo l', sono aggiunti i seguenti: Art. 1-bis. - È abolito il diritto erariale sul carbon fossile istituito con la legge 27 giugno 1929, n. 1108. Art. 1-ter. - L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni. L'agevolazione di cui al comma precedente è limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è subordinata alle condizioni, modalità e tipo di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1981 PERTINI FORLANI - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. — Testo vigente | Portale Normativo