Art. 1
In vigore dal 15 mar 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:
Dopo l', sono aggiunti i seguenti:
Art. 1-bis. - È abolito il diritto erariale sul carbon fossile istituito con la legge 27 giugno 1929, n. 1108.
Art. 1-ter. - L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
L'agevolazione di cui al comma precedente è limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è subordinata alle condizioni, modalità e tipo di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-03-12;61#art-1