Art. 2
In vigore dal 14 mar 1981
Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili è sospesa fino al 31 dicembre 1981.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-03-12;58#art-2