Art. 2

In vigore dal 14 mar 1981
Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili è sospesa fino al 31 dicembre 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1981 PERTINI FORLANI - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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