Art. 1

In vigore dal 15 feb 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: all', le parole da: "di sessanta giorni", fino alla fine dell'articolo, sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1981". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - SARTI - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15. — Testo vigente | Portale Normativo