Art. 2

In vigore dal 11 feb 1981
Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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urn:nir:stato:legge:1981-02-09;16#art-2

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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. — Testo vigente | Portale Normativo