Art. 2
In vigore dal 11 feb 1981
Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
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