Protocollo 2
Art. IX
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo IX.
1. - Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
2. - La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia della notifica della denuncia.
3. - Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse, in virtù dell'articolo 39 della suddetta Convenzione o la denuncia del Protocollo dell'Aja in virtù dell'articolo XXIV del suddetto Protocollo non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-ix-3