Art. 3
LEGGE 22 dicembre 1980, n. 925
In vigore dal 21 gen 1981
Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all' e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all' della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1 gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.
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