Art. 4
In vigore dal 31 dic 1980
Le disposizioni di cui alla presente legge di conversione entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
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