Art. 17

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

In vigore dal 8 gen 1981
È autorizzata la spesa di lire 1.140 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 10.610 milioni per l'anno finanziario 1980 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 4 e il 7 luglio 1980 tra il Governo ed i sindacati della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'ANDAMS, per la corresponsione al personale indicato nel decreto medesimo di una somma una tantum di L. 10.000 mensili lorde con effetto dal 1 luglio 1979, per ogni mese di servizio prestato in detto anno, e di una somma di L. 40.000 mensili lorde a decorrere dal 1 gennaio 1980. È altresì autorizzata, nei limiti di cui al primo comma, la spesa derivante dalla revisione della misura oraria del compenso per il lavoro straordinario spettante, dal 1 luglio 1980, al personale indicato nel decreto di cui al medesimo primo comma. È fatta salva l'attribuzione al personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, di quanto per lo stesso personale è previsto dall' del decreto di cui al primo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;873#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo