Art. 4

LEGGE 2 dicembre 1980, n. 794

In vigore dal 19 dic 1980
Il Ministro delle finanze approva i piani di attuazione del programma indicato nella presente legge. All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali provvede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresì, il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione e la competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori predetti e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
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