Art. 2

In vigore dal 3 feb 1981
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1980 PERTINI FORLANI - COLOMBO - LAGORIO - BIASINI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977. — Testo vigente | Portale Normativo