Art. 3

In vigore dal 30 dic 1980
All'onere di lire 570 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La quota del 20 per cento del canone complessivo, secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio dei Ministri degli esteri delle Comunità europee nella sessione del 19-20 dicembre 1977 ed in data 21 giugno 1978, è a carico dei beneficiari con versamento all'entrata del bilancio statale secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1980 PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - COMPAGNA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado rispettivamente il 27, 29 e 30 dicembre 1977 e il 24 luglio - 29 settembre 1978, relativi alla proroga fino al 31 dicembre 1978 dell'accordo della pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973. — Testo vigente | Portale Normativo