Art. 2

In vigore dal 3 dic 1980
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 ottobre 1980 PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977. — Testo vigente | Portale Normativo