Art. 5
Stabile organizzazione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-5
Stabile organizzazione
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-5
L'articolo stabilisce che per stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari attraverso cui un'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività. Vengono elencati esempi concreti, come sedi di direzione, succursali, uffici, officine, laboratori, miniere o cantieri che durano più di 12 mesi. Al contempo, la norma chiarisce che le strutture o i magazzini usati solo per deposito, esposizione, consegna, acquisto o attività preparatorie e ausiliarie non costituiscono stabile organizzazione. Inoltre, una persona che conclude abitualmente contratti a nome dell'impresa configura una stabile organizzazione, a meno che non si tratti di un intermediario indipendente che agisce nella propria ordinaria attività.
La norma definisce in modo puntuale cosa costituisce o meno una stabile organizzazione ai fini dell'applicazione della Convenzione tra Italia e Spagna. Lo scopo è stabilire con precisione quando l'attività di un'impresa in uno Stato contraente abbia una presenza economica e strutturale tale da essere rilevante per l'accordo.
Si applica alle imprese e alle società residenti in Italia o in Spagna che svolgono attività economiche nell'altro Stato contraente, nonché agli intermediari e ai soggetti che agiscono per loro conto.
Un'impresa con sede in Spagna che apre un ufficio permanente o un laboratorio in Italia per svolgere le proprie attività commerciali costituisce una stabile organizzazione ai sensi della Convenzione. Al contrario, se la stessa impresa utilizza una sede in Italia al solo scopo di raccogliere informazioni o esporre le proprie merci, tale sede non viene considerata stabile organizzazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.