Convenzione

Art. 5

Stabile organizzazione

In vigore dal 7 nov 1980
. Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzioni o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-5

In sintesi

L'articolo stabilisce che per stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari attraverso cui un'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività. Vengono elencati esempi concreti, come sedi di direzione, succursali, uffici, officine, laboratori, miniere o cantieri che durano più di 12 mesi. Al contempo, la norma chiarisce che le strutture o i magazzini usati solo per deposito, esposizione, consegna, acquisto o attività preparatorie e ausiliarie non costituiscono stabile organizzazione. Inoltre, una persona che conclude abitualmente contratti a nome dell'impresa configura una stabile organizzazione, a meno che non si tratti di un intermediario indipendente che agisce nella propria ordinaria attività.

Perché esiste questa norma

La norma definisce in modo puntuale cosa costituisce o meno una stabile organizzazione ai fini dell'applicazione della Convenzione tra Italia e Spagna. Lo scopo è stabilire con precisione quando l'attività di un'impresa in uno Stato contraente abbia una presenza economica e strutturale tale da essere rilevante per l'accordo.

A chi si applica

Si applica alle imprese e alle società residenti in Italia o in Spagna che svolgono attività economiche nell'altro Stato contraente, nonché agli intermediari e ai soggetti che agiscono per loro conto.

Esempio pratico

Un'impresa con sede in Spagna che apre un ufficio permanente o un laboratorio in Italia per svolgere le proprie attività commerciali costituisce una stabile organizzazione ai sensi della Convenzione. Al contrario, se la stessa impresa utilizza una sede in Italia al solo scopo di raccogliere informazioni o esporre le proprie merci, tale sede non viene considerata stabile organizzazione.

Domande frequenti

Un cantiere di costruzione costituisce sempre una stabile organizzazione?No, un cantiere di costruzioni o di montaggio è considerato stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.
L'uso di una sede per la sola pubblicità o ricerca scientifica configura una stabile organizzazione?No, non vi è stabile organizzazione se la sede fissa è utilizzata unicamente per fini di pubblicità, informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe con carattere preparatorio o ausiliario.
Il controllo societario tra una società italiana e una spagnola crea automaticamente una stabile organizzazione?No, il semplice fatto che una società residente in uno Stato controlli o sia controllata da una società dell'altro Stato non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerarle stabili organizzazioni l'una dell'altra.

Termini chiave

stabile organizzazionesede fissa di affarisuccursaleStato contraenteintermediario che goda di uno status indipendente

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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