Convenzione

Art. 28

Entrata in vigore

In vigore dal 7 nov 1980
. Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Madrid appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati a decorrere dal 1 gennaio 1977; b) alle altre imposte relative ai periodi di imposta che terminano a decorrere dal 1 gennaio 1977. 3. Le disposizioni della Convenzione italo-spagnola sul regime fiscale delle società del 28 novembre 1927 cesseranno di aver effetto dalla data di applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-28

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