Art. 2

In vigore dal 18 set 1980
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;513#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978. — Testo vigente | Portale Normativo