Art. 2
In vigore dal 18 set 1980
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al terzultimo capoverso dello scambio di note stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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