Convenzione
Art. 30
Entrata in vigore
In vigore dal 18 set 1980
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(Entrata in vigore)
La presente Convenzione sarà ratificata o approvata secondo la legislazione di ciascun Stato contraente.
La Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno seguente lo scambio delle note diplomatiche attestanti l'avvenuta ratifica o approvazione. Le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio delle note diplomatiche;
b) alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in tale, scambio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-23;509#art-c-30