Convenzione

Art. 17

Artisti e sportivi

In vigore dal 18 set 1980
. (Artisti e sportivi) 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali, in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un'artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona, che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli , se l'artista o lo sportivo partecipa direttamente od indirettamente agli utili di detta persona. 3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il reddito derivante dalle attività indicate nel paragrafo 1 è esente da imposta nello Stato in cui l'attività è esercitata a condizione che le predette attività siano svolte nel quadro di una convenzione o di un accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.
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