Art. 1
LEGGE 18 luglio 1980, n. 406
In vigore dal 10 dic 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 1984, N. 818
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