Art. 92
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Aggiornamento del personale)
Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le Opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.
Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore.
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