Art. 5
LEGGE 8 luglio 1980, n. 319
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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LEGGE 8 luglio 1980, n. 319
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L'articolo 5 della legge indicata è stato espressamente abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il testo attuale non contiene disposizioni di merito o regole attive, ma si limita a certificare la cessazione della sua efficacia normativa.
La disposizione originaria non è più applicabile in quanto l'articolo è stato formalmente rimosso dall'ordinamento.
Non si applica più a nessun soggetto, trattandosi di una norma abrogata.
Un professionista o un operatore del settore che consulti questa specifica disposizione non troverà precetti o regole attive, poiché la norma è stata soppressa dal D.P.R. n. 115 del 2002.
L'articolo è stato integralmente abrogato per effetto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.