Art. 5

LEGGE 8 luglio 1980, n. 319

In vigore dal 1 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319#art-5

In sintesi

L'articolo 5 della legge indicata è stato espressamente abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il testo attuale non contiene disposizioni di merito o regole attive, ma si limita a certificare la cessazione della sua efficacia normativa.

Perché esiste questa norma

La disposizione originaria non è più applicabile in quanto l'articolo è stato formalmente rimosso dall'ordinamento.

A chi si applica

Non si applica più a nessun soggetto, trattandosi di una norma abrogata.

Esempio pratico

Un professionista o un operatore del settore che consulti questa specifica disposizione non troverà precetti o regole attive, poiché la norma è stata soppressa dal D.P.R. n. 115 del 2002.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato integralmente abrogato per effetto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Domande frequenti

L'articolo 5 della legge è attualmente in vigore?No, l'articolo risulta espressamente abrogato.
Quale provvedimento ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il testo dell'articolo contiene obblighi o diritti applicabili?No, il testo attuale si limita a indicare l'avvenuta abrogazione dell'articolo senza introdurre altre prescrizioni.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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