Art. 1
In vigore dal 9 lug 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, con le seguenti modificazioni:
All' è aggiunto il seguente comma:
La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dolcificazione, può essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica.
All'articolo 3, le parole: del precedente sono sostituite dalle seguenti: del primo comma dell'.
L'articolo 5 è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-07-07;297#art-1