Art. 3

In vigore dal 18 lug 1980
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. Il fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 giugno 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - BIASINI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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