Art. 2
In vigore dal 13 giu 1980
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 maggio 1980
PERTINI
COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO - SARTI - BIASINI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-05-16;201#art-2